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Il
7 ottobre scorso emanammo il seguente comunicato agli organi di stampa: “ …
La Corte
dei conti ha sollevato alcune eccezioni (in 11 punti) sulla fornitura dei vaccini. La
dichiarata eccezionalità ha però vanificato la possibilità di avere delucidazioni su di un
singolare contratto di acquisto del vaccino A(H1N1).
Aldo Barbona (presidente LIDU 1948 onlus)” Qualche giornale ne sta parlando molto
timidamente e allora torniamo sull’argomento perché consideriamo necessario commentare la
vicenda in modo più approfondito..
Il 21 settembre 2009
la Corte
dei conti, che esercita controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni
dello Stato, ha emanato
la Deliberazione
n. 16/2009/P.
La Corte
con tale atto tenta di dare la sua valutazione sul “ contratto di fornitura di dosi di
vaccino antinfluenzale A(H1N1) stipulato tra il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e
la Novartis Vaccines
and Diagnostics s.r.l..”. Chiede perciò chiarimenti sui seguenti 11 punti del contratto:
1) la decima premessa è parte integrante del contratto precisando che l'esito delle ricerche,
la capacità di sviluppare con successo il Prodotto, i tempi di produzione, la qualità
dell'inoculo virale, la capacità produttiva e il lancio del prodotto sono ancora in corso di
definizione, sembra vanificare a favore della Novartis tutti i successivi vincoli
contrattuali;
2) la tredicesima premessa prevede l'applicazione dell'IVA vigente al momento della consegna
anziché quella vigente alla firma del contratto;
3) l'art. 3.1 (ribadito dall'art. 5.3) prevede la possibilità del mancato rispetto delle date
di consegna del Prodotto, senza l'applicazione di alcuna penalità;
4) l'art. 4.1 stabilisce che il Ministero accetti il prodotto anche in assenza
dell'autorizzazione all'ammissione in commercio in Italia, concordando in tal caso un generico
"Quality Agreement";
5) le garanzie poste a favore del Ministero in caso di mancata autorizzazione all'ammissione
in commercio del Prodotto in Italia previste dall'art. 4.2 non appaiono correlate all'esborso
finanziario sopportato dal Ministero fino a quella data, né bilanciate con quelle poste a
carico del Ministero medesimo dall'art. 9.3 nel caso di impossibilità di ritiro del Prodotto;
6) l'art. 4.4, riguardante eventuali difetti di Fabbricazione o Danni Fisici del prodotto,
richiede l'accordo della Novartis sull'esistenza degli stessi;
7) l'art. 4.5 prevede rimborsi al Ministero per danni causati a terzi, limitatamente a causa
di Difetti di Fabbricazione, mentre ai sensi dell'art.. 4.6 il Ministero dovrà risarcire
Novartis per danni causati a terzi in tutti gli altri casi;
8)
l'art. 9.3 prevede il pagamento alla Novartis di euro 24.080.000 (al netto di IVA) ai fini
della partecipazione ai costi in caso di non ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del Prodotto, senza alcuna specificazione in merito ai criteri di quantificazione
del predetto importo;
9)
l'art. 9.5 stabilisce che, qualora il contratto venga risolto per violazione di disposizioni
essenziali da parte di Novartis, il pagamento dovrà essere ugualmente effettuato per il
prodotto fabbricato e consegnato;
10) l'art. 10.2 considera Informazioni Riservate anche l'esistenza del contratto e le
disposizioni in esso contenute, clausola in considerazione dell'evidenza pubblica della
procedura impossibile da rispettare;
11) il contratto appare carente di parere di organo tecnico in grado di attestare la congruità
dei prezzi in esso concordati.
Analizzando il contratto suddetto,
la Corte
dei conti scopre che non può approfondire, il contratto è a trattativa riservata ed è stato
secretato, perché valgono le stesse emergenze previste in caso di eventi calamitosi di natura
terroristica (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003
– Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza derivante
dall’attuale situazione internazionale).
Scopre così che il trattamento dell’influenza A (H1N1) è stata messa nella mani della
Protezione civile, alla stessa stregua degli eventi calamitosi come terremoti, frane, guerre
batteriologiche, ecc.
Alla luce delle considerazioni della Corte dei conti, veniamo per di più a sapere che:
- Anche se
la Novartis
non arrivasse in tempo a fornire i vaccini, noi pagheremmo lo stesso 24.080.000 euro. (Vedi
punto 8).
- Il Ministero pagherà Novartis anche in caso di “non ottenimento dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del Prodotto”. (Vedi punto 8)
- Il fornitore (nel caso specifico Novartis) pagherà l’IVA alla consegna e non alla stipula
del contratto. (Vedi punto 2)
- Nell’eventualità che ci siano difetti di fabbricazione, sarà
la Novartis
a dire l’ultima parola sulla consistenza degli stessi. (Vedi punto 6)
- Novartis pagherà i danni in caso di difetto di fabbricazione, in tutti gli altri casi di
danni a terzi pagherà il Ministero. (Vedi punti 6 e 7)
- Per
la Novartis
non è prevista alcuna penalità. (Vedi punto 3).
La Corte dei conti conclude il documento affermando “Queste dettagliate deroghe - anche se
non del tutto esaustive - inducono
la Sezione
a ritenere il provvedimento al di fuori degli ordinari schemi contrattuali e di conseguenza -
nel riconoscere l'eccezionalità e somma urgenza dell'intervento - a non procedere alla
disamina dei vari punti di rilievo sollevati dall’Ufficio di controllo.” Se ce ne fosse
bisogno, abbiamo avuto ulteriore prova della incapacità dei nostri governanti nello spendere
i soldi dei cittadini governati, come ci attesta la conclusione del documento al punto 11.
Roma lì, 19 ottobre 2009.
Aldo Barbona (Presidente “LIDU 1948 onlus” – Lega Italiana dei Diritti Umani) Massimo
Andellini (Presidente UVA - Unione Vegetariana Animalista)
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