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È la prima sentenza del genere in Italia, emessa dal giudice di pace di Giarre
Salvatore Fisichella, che condanna la multinazionale del latte Nestlè e le multinazionali di
confezionamento TetraPack al pagamento dei danni, patrimoniali e non, a favore dei genitori
che avevano utilizzato latte Nidina per le loro figlie.
Un’importante vittoria che farà giurisprudenza in casi simili, come ha evidenziato il
segretario nazionale dell’associazione dei consumatori, Francesco Tanasi, affermando che
anche contro colossi internazionali, difesi da primari studi legali italiani, è possibile
ottenere giustizia.
Il latte in questione era contaminato dall’inchiostro utilizzato nella fabbricazione di
imballaggi. L’IsopropilThioXantone (ITX) è una sostanza chimica, un fotoionizzatore che
attraverso i raggi ultravioletti serve a fissare le scritte e i marchi sulla carta. Pertanto i
fogli stampati si sono «sporcati» causando la contaminazione del lato del cartone che
finisce a contatto col latte.
Nel 2005 ne venne trovata traccia nel latte per neonati che fu ritirato dal mercato. Non
subito però, ma dopo l’avvio dell’inchiesta della procura di Ascoli Piceno, a fine
novembre (e due mesi dopo i rilievi) quando il corpo forestale provvide a sequestrare 30
milioni di litri di latte per bambini. Finì sotto accusa anche
la Tetrapack
che imballa liquidi in questi contenitori dove viene “infiascato” l’80% delle bevande in
commercio in Italia, escluse quelle gassate.
Nel caso in questione i prodotti Nidina (e successivamente Mio e Mio Cereali) furono tolti da
supermercati, negozi e farmacie dopo che le analisi dell’Arpa (agenzia regionale per
protezione ambientale) accertarono in tutte le confezioni in scadenza a maggio/settembre 2006,
l’alterazione del latte e la presenza di tracce di ITX. Scoperta la contaminazione partì
l’indagine della procura di Milano per frode alimentare, mentre i genitori delle bambine si
rivolsero al Codacons per la tutela dei loro diritti.
Il giudice di pace ha stabilito che «la commercializzazione del “prodotto inquinato”
comporta una responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale in quanto si profila
non solo una ipotesi di inadempimento contrattuale ma anche una ipotesi di responsabilità per
il danno alla salute che la commercializzazione comporta». Ed ancora, continua il giudice: «Nello
specifico gli attori hanno fornito prova idonea che a seguito dell’acquisto del latte Nestlè
e della somministrazione dello stesso alle proprie figlie, subirono un danno di natura
psicologica determinato dal turbamento e dalla preoccupazione che la prole possa essere
contaminata a causa della sostanza “inquinante”.»
Elisa Virgillito
e.virgillito@slowfood.it
Fonti:
l’Unità
corriere.it
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