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Agire
in maniera singola (magari senza spostarsi di casa) ma all’interno di una rete per
acquistare collettivamente prodotti alimentari e di consumo quotidiano rifornendosi
preferibilmente da produttori locali e conosciuti.
E'
il principio che ispira i Gas, gruppi di acquisto solidale che partono da un approccio critico
al consumo e che vogliono applicare il principio di equità e solidarietà ai propri acquisti.
I criteri che guidano la scelta dei fornitori (pur differenti da gruppo a gruppo) in genere
sono all´insegna della qualità del prodotto, dell´impatto ambientale totale (prodotti
locali, alimenti da agricoltura biologica od equivalenti, imballaggi a rendere) e della
solidarietà estesa ai membri del gruppo, ai produttori dai quali si riforniscono, ai
lavoratori del prodotto in origine.
Nel vasto panorama dei Gas si trovano associazioni riconosciute, gruppi informali, cooperative
del settore; con una esperienza nata nel
1994 a
Fidenza, proseguita due anni dopo con la pubblicazione della "Guida al consumo
critico" fino alla nascita della rete nel 1997, sono più di 300 oggi i nuclei attivi in
tutta Italia, riuniti in una rete nazionale e sette reti locali.
E come sempre come quando da una iniziativa sporadica si passa ad un sistema organizzato, con
la crescita numerica degli associati ai singoli Gas e la diffusione crescente di queste
esperienze sul territorio nazionale, si è posto il problema di una maggiore formalizzazione
organizzativa e conseguentemente l'opportunità di definire legislativamente, per quanto
possibile, cosa siano e come operano. D'altra parte era necessario che venisse ribadito il
fatto che l'esistenza di un Gas e la sua attività sono cosa assai diversa - ai fini fiscali-
di una qualsiasi altra attività commerciale.
Da qui la richiesta partita in occasione del settimo raduno nazionale dei Gas a Marina di
Massa, di un emendamento da inserire in finanziaria, di cui si è fatta promotrice la
senatrice Loredana De Petris e che ha avuto esito positivo.
Nella finanziaria 2008 infatti, all'art.1 commi dal 266 al 268, si definiscono i gas, le
attività che svolgono e con quali finalità e che queste non sono da definirsi commerciali ai
fini dell'applicazione del regime di imposta, per prevenire eventuali interpretazioni difformi
degli uffici tributari a livello locale.
Una derubricazione che ha un costo per le finanze pubbliche valutato in 200.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2008, cui sempre nella manovra di bilancio si provvede mediante una
"corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa".
Un altro passo verso una società in cui il modello di consumo non sia quello imposto da una
economia spinta verso una crescita compulsiva, ma dettata da bisogni concreti, cui si cerca
con i Gas di dare una risposta alternativa praticabile da subito.
Approvata legge finanziaria con commi
sui GAS
tratto da http://www.retegas.org/
E' stata approvata la legge finanziaria 2008 con i
commi che riguardano i GAS.
Articolo 1 - Commi 266-268
Gruppi di acquisto solidale.
Istituiti i gruppi di acquisto solidale.
Le loro attività rivolte agli aderenti non sono commerciali ai fini Iva
266.
Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro
costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei
medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità
etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.
267.
Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli
aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell’applicazione del regime di imposta di
cui al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, ferme restando le
disposizioni di cui all’articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini
dell’applicazione del regime di imposta del Testo unico di cui al decreto del presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
268.
All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 266 e 267, valutato in 200.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 1º
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
Commenti ai commi sui GAS della finanziaria 2008
La legge finanziaria 2008 contiene i commi da
266 a
268 dedicati ai GAS. Qui sotto trovate i commenti "tecnici" di due giornali e quelli
del gruppo di lavoro dei GAS sugli aspetti fiscali. Il testo dei commi, l'emendamento
presentato in commissione al Senato e la sua motivazione sono già disponibili come notizie
sul sito retegas.
Italia
Oggi - Speciale Guida alla Finanziaria 2008 (in edicola dal 16.1.08) - pag. 176 - Commento
ai cc. 266-268 della Finanziaria 2008
"CC. 266-268:
Istituita la figura dei G.a.s., per i quali vengono introdotte disposizioni fiscali di favore.
Sono definiti tali le associazioni non lucrative costituite per acquistare e distribuire beni
agli aderenti, senza alcun ricarico, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di
sostenibilità ambientale.
Le attività svolte da questi soggetti nei confronti dei propri aderenti non si considerano
commerciali né agli effetti dell'iva né agli effetti dell'imposizione diretta (fermo il
rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, 7°c. dpr 633/72 e 148 TUIR: democrazia interna,
vincoli patrimoniali di non distribuzione utili, ecc.)."
Il Sole 24 Ore - Documenti -
La Manovra Finanziaria
(24.12.07) - pag. 55 - Commento ai cc. 266-268 della Finanziaria 2008:
"CC. 266-268:
Istituiti i G.a.s. Le loro attività rivolte agli aderenti non sono commerciali ai fini Iva e
Imposte dirette."
Commenti ai commi 266-268 della finaziaria 2008
1) La "nuova" norma ha, di fatto, natura "interpretativa" e non
innovativa.
Per come è stato argomentato l'intervento del legislatore (cfr. relazione accompagnatoria
all'emendamento, predisposta dall'ufficio giuridico della senatrice De Petris: unica ratio
legis di fatto rinvenibile sul punto), i cc. 266 e 267 regolamentano - una volta per tutte -
l'attività di chi é già costituito (o si costituirà) in associazione/ente-soggetto
associativo/ENC/ecc. (che deve rispettare le condizioni già note di cui all'art. 4/iva e art.
148/imposte redditi, ovvero con statuto contenente determinati requisiti, registrato c/o Ag.
Entrate, ecc.) come già succedeva prima del 31.12.07.
Nota: già prima della Finanziaria 2008 le associazioni GAS richiedevano il solo codice
fiscale e non aprivano P. Iva, proprio perché già si riteneva, a titolo interpretativo, che
la loro attività non rilevasse a fini "commerciali".
2) I gruppi informali - che agivano e agiscono come "gruppi di persone/amici/parenti non
costituite in associazione" - gestite con il criterio della intestazione dei singoli
acquisti ai codici fiscali delle diverse persone fisiche al solo fine di consumo personale -
non sono da considerarsi "enti/soggetti associativi" ai sensi dei cc. 266 e 267
dell'art. 1 della Finanziaria 2008 (non hanno mai redatto un atto costitutivo - in quanto
informali - non hanno uno statuto, né l'hanno mai registrato - non hanno obblighi - operano
senza codice fiscale "di un ente terzo" e senza P. Iva) e quindi non sono
ente/soggetto associativo (ai fini fiscali).
3) Il testo sostanzialmente dice che "la successiva distribuzione di beni
(precedentemente acquistati dal Gas pagando regolarmente Iva ai fornitori, ove dovuta) ai soli
aderenti al Gas, effettuata senza ricarico, non é considerata "attività
commerciale" rilevante ai fini Iva/II.DD (se sono rispettate le condizioni di cui
all'art. 4/Iva e 148/TUIR)".
Quindi:
Chi si costituisce in associazione/ente associativo (la nozione é rimasta indistinta per
farci star dentro le più svariate forme giuridiche - Ass. culturali / APS/ ecc.) sa ora
(definitivamente) cosa fare, senza più dubbi sulla relativa formalizzazione e gli obblighi
relativi (che - peraltro - in via interpretativa - ritenevamo già prima sussistere).
Nulla cambia per chi gestisce a livello informale e "privato" un'attivita di
acquisto solidale con altre persone/parenti/amici (e non é costituito in associazione/ente
associativo).
Il gruppo informale é e rimane certamente, a livello etico, comunque un "Gas": per
tutto quello che rappresenta, per le persone che gli danno vita, per la carta dei valori in
cui chi ne fa parte si riconosce, per l'attività di rete in Retegas ... ma purtroppo il
gruppo informale soffre legislativamente - da sempre - tutti i limiti della propria
"invisibilità esterna": non può avere (e non lo poteva avere neanche prima!)
"riconoscimento" fiscale, non può stipulare contratti, non può interloquire o
essere riconosciuto (dalla maggior parte degli) enti locali, ecc. ecc.
Infine, avere un riconoscimento giuridico dei GAS può facilitare la strada ad un soggetto
istituzionale (in particolare un Ente Locale) che voglia intraprendere progetti, iniziative di
promozione o di sostegno per questa forma di acquisto consapevole.
I GAS e la finanziaria: comunicato stampa
In sede di Commissione Bilancio del Senato è stato approvato, tra gli altri, il
seguente emendamento all’art. 5 del D.D.L. Finanziaria 2008, che prevede l’introduzione
dei seguenti commi 47-bis e 47-ter (in attesa di approvazione definitiva da parte delle
Camere):
EMENDAMENTO ART. 5 D.D.L. Legge Finanziaria 2008
Dopo il comma 47, inserire i seguenti:
"47-bis. Sono definiti "gruppi di acquisto solidale" i soggetti associativi
senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e
distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli
aderenti", con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale,
in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di
somministrazione e vendita.
47-ter. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 47-bis, limitatamente a quelle
rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del
regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633,
ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4, settimo periodo, del medesimo decreto, e ai
fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917”.
L’emendamento è il frutto di un lungo percorso di democrazia partecipativa iniziato
all’interno del movimento dei G.a.s. a dicembre 2006, grazie alla sollecitazione e alla
collaborazione offerta dalla senatrice dei Verdi De Petris, successivamente proseguito a
livello locale ed infine discusso e ratificato a giugno
2007 in
occasione del Settimo Raduno nazionale dei Gruppi di acquisto Solidale a Marina di Massa.
Nelle Motivazioni che seguono e che hanno accompagnato in sede parlamentare la proposizione
dell’emendamento è possibile rinvenire le ragioni e le opportunità che hanno portato a una
prima definizione legale di G.A.S., nonché alla conferma legislativa della piena
decommercializzazione ai fini fiscali del modo di operare dei G.A.S. nei confronti dei propri
aderenti.
Motivazioni dell'emendamento
Il dibattito su un modello “nuovo” di economia che si fondi su criteri di sostenibilità
ambientale e di solidarietà sociale, animato da una nuova etica del consumatore responsabile
e informato ha dato vita, a partire dal 1994, allo sviluppo sul territorio nazionale di una
serie di esperienze concrete di cambiamento dei rapporti fra produttori e consumatori,
conosciute con la denominazione di “G.A.S. - Gruppi di Acquisto Solidale”.
I GAS sono costituiti da cittadini e nuclei familiari che decidono di incontrarsi per
acquistare collettivamente beni e servizi, alimentari e non, di uso comune, orientando però
le loro scelte nel segno della sostenibilità sociale ed ambientale.
I G.A.S. privilegiano quindi l’acquisto da piccoli produttori locali (per facilitare la
conoscenza e il contatto “diretti” e ridurre – ove possibile - i consumi energetici e
l’inquinamento legato al trasporto e alla conservazione).
I G.A.S. prediligono inoltre le acquisizioni di prodotti biologici e/o del commercio equo e
solidale, che escludano l’impiego di additivi e concimi chimici e forniscano garanzie sulla
qualità e la dignità dei rapporti di lavoro (con attenzione rivolta all’intero “ciclo di
vita del prodotto” - dal riuso di imballaggi, alla riduzione della produzione di rifiuti e
all’impatto complessivo del processo produttivo sull’ambiente e sulle relazioni sociali).
Nei G.A.S. la condivisione delle scelte di consumo mette in moto anche una innovativa e
coinvolgente esperienza di “partecipazione” solidale, su base essenzialmente
volontaristica e di mutuo aiuto, che crea una rete di rapporti umani e di solidarietà che
contribuisce a rompere l’isolamento ed a contrastare la subalternità del consumatore nel
mercato globalizzato.
Alcuni GAS hanno costituito negli anni una rete nazionale (www.retegas.org) che oggi associa
oltre 300 nuclei attivi sul territorio nazionale e sette reti locali.
Dal punto di vista organizzativo, lo sviluppo dei gruppi è stato fortemente condizionato
dalle realtà locali e si articola oggi in varie forme, prive di scopo lucrativo (gruppi di
vicinato del tutto spontanei ed informali; associazioni non profit - culturali, di promozione
sociale, etc.; cooperative di consumo).
Con la crescita numerica degli associati ai singoli GAS e la diffusione crescente di queste
esperienze sul territorio nazionale, si è posto spesso il problema di una maggiore
formalizzazione organizzativa e conseguentemente l’opportunità di definire legislativamente,
per quanto possibile, cosa sia un G.A.S.
Allo stesso modo si è ritenuto opportuno confermare, senza possibilità di equivoco, la
decommercializzazione ai fini fiscali delle attività svolte dai G.A.S. nei confronti dei
propri aderenti, anche per prevenire eventuali interpretazioni difformi degli uffici tributari
a livello locale.
Il testo definitivo dell’emendamento è frutto delle modifiche via via richieste dai tecnici
del Ministero dell’Economia e delle conseguenti revisioni apportate in sede di discussione
in Commissione Bilancio del Senato.
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