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"Fidelity card sotto accusa: peggio del Grande Fratello"  
Il Garante della Privacy punisce quattro società, ma le carte fedeltà rappresentano
un poker d'assi per la grande distribuzione.
tratto da
http://notizie.alice.it del 11 febbraio 2008

Beneficiamo di sconti, bonus, premi e, ad ogni spesa cumuliamo punti o bollini (proporzionali all’esborso) che possiamo utilizzare per l’acquisto di nuovi prodotti, illustrati su cataloghi che vanno incontro ai desideri di tutta la famiglia. E ci fanno gli auguri il giorno del compleanno.

Fidelizzano la clientela” sostengono i maestri del marketing. Ma in realtà fanno molto di più: raccolgono dati personali in quantità industriale, merce preziosa, oggi più che mai. Informazioni anagrafiche e demografiche, gusti, abitudini, budget economico... Tutto viene debitamente "schedato".

Per il garante della Privacy, Francesco Pizzetti, «siamo oltre Orwell» e l’Authority interviene sanzionando 4 società (tra supermercati, catene di negozi e agenzie di viaggio) incolpate di raccogliere un numero eccessivo di dati attraverso moduli «poco chiari e con informazioni incomplete», con l’aggravante di impedire al cliente «di esprimere liberamente il consenso per i trattamenti di dati a fini di marketing».

Le “fidelity card” o carte fedeltà, sono un fenomeno sempre più diffuso, reso ormai familiare soprattutto dalla grande distribuzione e che investe ogni fascia di acquisto.
Secondo uno studio dell'Osservatorio Carte Fedeltà dell'università di Parma condotto sulla grande distribuzione, l'Italia della raccolta a punti ha un  mercato che vale tra i 2500 e 2800 milioni di euro, in circolazione vi sono 30 milioni di carte fedeltà e l'80% delle famiglie italiane utilizza 3 o più tessere. Attraverso questi strumenti passa l’80 per cento del fatturato della grande distribuzione alimentare.

Considerando quanto sia invasiva la natura delle fidelity vale la pena ricordare cosa stabilisce il Garante per la protezione dei dati personali: «Le "carte di fedeltà" vanno rilasciate anche se il consumatore non intende acconsentire ad eventuali iniziative di profilazione o di marketing. I clienti delle grandi catene di negozi e di supermercati beneficiari di carte di fedeltà, devono essere informati in maniera chiara ed evidente sugli scopi per i quali i loro dati personali vengono raccolti. Quando le informazioni personali vengono usate anche per costruire profili di consumatori, per ricerche di mercato o per direct marketing, i consumatori devono esprimere, liberamente e senza sollecitazioni, il consenso su tale uso».


Tratto da www.altalex.com del 05 febbraio 2008

Troppi dati per le "fidelity card": interviene il Garante

Garante Privacy , newsletter 05.02.2008 n° 300

Troppi i dati raccolti per i programmi di fidelizzazione, moduli poco chiari e con informazioni incomplete, impossibilità di esprimere liberamente il consenso per i trattamenti di dati a fini di marketing.

E' quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali che ha, in particolare, vietato a quattro società (su cinque sottoposte a controllo) l'utilizzo di dati personali ritenuti non pertinenti - quali ad esempio titolo di studio, e-mail, professione e numero dei componenti del nucleo familiare - per il rilascio delle c.d. "fidelity card" (linee guida fissate dallo stesso Garante con Provvedimento 24 febbraio 2005).

Dall'indagine sono inoltre emerse altre irregolarità nelle informative date ai consumatori e nella raccolta del consenso. Gli operatori dovranno quindi riformulare l'informativa, sia cartacea sia on line, specificando quali dati sia obbligatorio indicare al momento dell'adesione al progetto e quali siano invece facoltativi, e dovranno inoltre:

  • precisare i diritti (di accesso, rettifica, cancellazione) che la normativa riconosce;

  • chiarire che il consenso per autorizzare l'uso dei dati per altre finalità (marketing, profilazione) è libero;

  • mettere il consumatore in condizione di poter scegliere liberamente se e quali trattamenti di dati autorizzare;

  • adottare accorgimenti che impediscano di ricondurre all'interessato i dati raccolti a fini statistici.

(Altalex, 11 febbraio 2008)  

Garante per la protezione dei dati personali
Newsletter 5 febbraio 2008, n. 300
Troppi dati per le "fidelity card": interviene il Garante
L'Autorità vieta l'uso dei dati a quattro società che operano nella grande distribuzione

Troppi dati per le "carte di fedeltà". Il Garante privacy (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha vietato a quattro società - di un gruppo di cinque sottoposto a controlli - l'uso di dati personali trattati in modo illecito: troppi i dati raccolti per i programmi di fidelizzazione, moduli poco chiari e con informazioni incomplete, impossibilità di esprimere liberamente il consenso per i trattamenti di dati a fini di marketing.

Supermercati, catene di negozi, agenzie di viaggi raggiunti dal divieto non potranno più utilizzare i dati e dovranno conformarsi alle misure prescritte.

Prosegue senza sosta, anche attraverso accertamenti della Guardia di finanza, l'azione del Garante a tutela dei consumatori che aderiscono ai programmi di fidelizzazione promossi da operatori economici della grande distribuzione, telefonia, trasporti, viaggi. Gli accertamenti, effettuati a livello nazionale, rientrano nel piano di verifiche programmate per accertare la corretta applicazione della normativa privacy e in particolare del provvedimento generale sulle "fidelity card" adottato nel febbraio del 2005.

Il quadro che emerge dalle verifiche mostra numerose irregolarità.

Innanzitutto le società raccolgono troppi dati: oltre a nome, cognome luogo e data di nascita necessari per attribuire sconti, premi o bonus connessi all'uso della carta, richiedono anche titolo di studio, e-mail, professione e numero dei componenti del nucleo familiare. Dati ritenuti non pertinenti ed eccedenti dal Garante che ne ha quindi vietato l'uso ed ha ordinato alle società di cancellarli o di renderli anonimi.

Altre irregolarità sono state riscontrate nelle informative date ai consumatori e nella raccolta del consenso.

Gli operatori dovranno riformulare l'informativa, sia cartacea sia on line, specificando, in particolare, quali dati sia obbligatorio indicare al momento dell'adesione al progetto e quali siano invece facoltativi. Dovranno inoltre precisare i diritti (di accesso, rettifica, cancellazione) che la normativa riconosce e chiarire che il consenso per autorizzare l'uso dei dati per altre finalità (marketing, profilazione) è libero.

E, soprattutto, dovranno mettere il consumatore in condizione di poter scegliere liberamente se e quali trattamenti di dati autorizzare. Scelta che non era invece possibile effettuare in alcuni dei moduli esaminati, dove con un'unica firma si aderiva al programma di fidelizzazione ma si autorizzava anche l'utilizzo dei dati a fini di marketing.

Per quanto riguarda poi l'uso di dati facoltativi raccolti a fini statistici il Garante ha prescritto alle società di adottare opportuni accorgimenti che impediscano di ricondurre i dati all'interessato fin dal momento della raccolta.