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Gli Stati parti della
presente Convenzione.
Considerato che, in
conformità ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del
mondo.
Tenuto presente il fatto
che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro
fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore delta persona umana e hanno
deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in un'ampia libertà.
Riconosciuto che le
Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano tutte le
libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza,
colore, sesso lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o
sociale, ricchezza, nascita o altra condizione.
Ricordato che nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che
l'infanzia ha diritto a misure speciali di protezione ed assistenza.
Convinti che la famiglia,
quale nucleo fondamentale della Società e quale ambiente naturale per la crescita ed il
benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza
e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno
della comunità.
Riconosciuto che il
fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un
ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione.
Considerato che occorre
preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella società, ed allevarlo
nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello
spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà.
Tenuto presente che la
necessità di accordare speciale protezione al fanciullo e stata stabilita nella Dichiarazione
di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo
adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale sul diritti civili e politici (in particolare
negli articoli 23 e 24) nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
(in particolare nell'articolo 19) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie
specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo della protezione
dell'infanzia.
Tenuto presente che, come
indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1959, «il fanciullo, a causa delta sua immaturità fisica e
intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa
un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita».
Richiamare le
disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione al
benessere dell'infanzia con particolare riferimento all'affidamento e all'adozione su piano
nazionale ed internazionale (risoluzione 41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986),
dell'Insieme di regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia
minorile («Regole di Bejing» risoluzione 40/33 dell'Assemblea generate del 29 novembre 1985)
e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli nelle situazioni di
emergenza e di conflitto armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea generale, del 14
dicembre 1974).
Riconosciuto che in tutti
i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare difficoltà e che
è necessario accordare loro una particolare attenzione.
Riconosciuta l'importanza
della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli
in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo.
Hanno convenuto quanto
segue:
PARTE PRIMA
Articolo 1
Ai sensi della presente
Convenzione s'intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a
meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.
Articolo 2
-
Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono
enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito
giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi
genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza,
della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione.
-
Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per
assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di
sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi
genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia.
Articolo 3
-
In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da
istituzioni di assistenza sociale
-
private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi
legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria
considerazione.
-
Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione
e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi
genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso,
e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere Legislativo e
amministrativo.
-
Gli Stati parte si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i
servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano
conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei
campi della sicurezza e dell'igiene e per quanto concerne la consistenza e la
qualificazione del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si
impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa e d'altro
genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quant'attiene i
diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la gamma
delle risorse di qui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della cooperazione
internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti
rispettano la responsabilità, i diritti ed i doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei
membri della famiglia allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze
locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a
quest'ultimo, in modo consono alle sue capacita evolutive, l'orientamento ed i consigli
necessari all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente Convenzione.
Articolo 6
-
Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato
alla vita.
-
Gli Stati parti Si impegnano a garantire nella più ampia misura
possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
-
Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo La nascita
ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella
misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito.
-
Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi diritti in
conformità alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti
internazionali applicabili in materia, in particolari in quelle situazioni in cui il
fanciullo Si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.
Articolo 8
-
Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di
conservare la propria identità nazionalità, nome e relazioni familiari, quali
riconosciuti per legge, senza interferenze illegali.
-
Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi
costitutivi della sua identità o di alcuni di essi. gli Stati parti forniranno adeguata
assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita.
Articolo 9
-
Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga
separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non
decidano, salva la possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione all'autorità
giudiziaria, in conformità alle leggi ed alle procedure applicabili, che tale separazione
risulti necessaria nell'interesse superiore del fanciullo. Una decisione in tal senso può
risultare necessaria in casi particolari, quali quelli in cui si verifichino episodi di
maltrattamento o di negligenza da parte di genitori nei confronti del fanciullo o qualora,
i genitori vivano separati, sia necessario fissare il luogo e la residenza del fanciullo.
-
In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1,
tutte le parti interessate devono avere la possibilita di partecipare al dibattimento e di
esporre le loro ragioni.
-
Gli Stati parti debbano rispettare il diritto del fanciullo separato
da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti
diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario
all'interesse superiore del fanciullo.
-
Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno
Stato parte, quali la detenzione, la reclusione, l'esilio, la deportazione o la morte
(inclusa la morte per qualsiasi causa, sopravvenuta nel corso della detenzione) di
entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta,
fornirà ai genitori, al fanciullo o, all'occorrenza, ad un altro membro della famiglia,
le informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri della
famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole al
benessere dei fanciullo; Gli Stati parti devono accettarsi inoltre che la presentazione di
tale domanda non comporti di per sé alcuna conseguenza negativa per la persona o le
persone interessate.
Articolo 10
-
In conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù
del paragrafo I dell'articolo 9, qualunque richiesta presentata da un fanciullo o dai suoi
genitori di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini della riunificazione della
famiglia verra presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario
e sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la presentazione di tale
domanda non comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i membri della loro
famiglia.
-
Un fanciullo i cui genitori risiedano in stati diversi deve avere il
diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti
diretti regolari con entrambi i genitori. A tal fine, e in conformità all'obbligo che
incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo I dell'articolo 9, gli Stati parti
s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di lasciare
qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel proprio paese. II diritto di
lasciare qualsiasi paese può essere oggetto esclusivamente alle restrizioni previste
dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e che
risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11
-
Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate per lottare
contro i trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli ed il loro mancato rientro (nei
paesi d'origine).
-
A tal fine, gli Stati parte promuoveranno la conclusione di accordi
bilaterali o multilaterali o l'adesione agli accordi esistenti.
Articolo 12
-
Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi
una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando
alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di
maturità.
-
A tal fine, verra in particolare offerta al fanciullo La possibilità
di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo
riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in
conformità con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
-
Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto
comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni
genere, a prescinderne dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa
o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.
-
L'esercizio di questo diritto può essere sottoposto a talune
restrizioni, che però siano soltanto quelle previste dalla legge e quelle necessarie:
a) al rispetto dei
diritti e della reputazione altrui;
b) alla salvaguardia
della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica
Articolo 14
-
Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla
liberti di pensiero, di coscienza e di religione.
-
Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei
genitori o alla occorrenza, dei tutori di guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto
sopramenzionato in modo consono alle sue capacità evolutive.
-
La libertà di manifestare la propria religione o le proprie
convinzioni può essere sottoposta solo a quelle Limitazioni di legge necessarie a
proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la moralità pubblica, e la libertà
ed i diritti fondamentali altrui.
Articolo 15
-
Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di
Associazione e alla libertà riunione pacifica.
-
L'esercizio di questi diritti non può essere sottoposto a
restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge e che risultino necessarie in una
società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o
dell'ordine pubblico, o per proteggere la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le
libertà altrui.
Articolo 16
-
Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie
o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua
corrispondenza, ne a lesioni illecite del suo onore della sua reputazione.
-
Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze o atteggiamenti lesivi.
Articolo 17
-
Gli Stati parti riconoscono l'importante funzione svolta dai
mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi
provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali, in particolare a quelli che
mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute
fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti devono:
-
a) incoraggiare i mass-media a diffondere un'informazione e
programmi che presentino un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e che risultino
conformi allo spirito dell'articolo 29;
-
b) incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di
promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di un'informazione e di programmi di
questa natura provenienti da diverse fonti culturali, nazionali ed internazionali;
-
c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi;
-
d) incoraggiare i mass-media a prestare particolare attenzione ai
bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze;
-
e) promuovere l'elaborazione di appropriati principi direttivi
destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i programmi che nuocciano al
suo benessere, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 13 e 18.
Articolo 18
-
Gli Stati parti Si devono adoperare al massimo per garantire il
riconoscimento del principi secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilità
in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del bambino. Le responsabilità di allevare il
fanciullo e di garantire il suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o,
all'occorrenza, ai tutori.. Nell'assolvimento del loro compito essi debbono
-
venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore del fanciullo.
-
Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella
presente Convenzione, gli Stati parti devono fornire un'assistenza adeguata ai genitori o
ai tutori legali nell'adempimento delle loro responsabilità in materia di allevamento del
fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza
all'infanzia.
-
Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare
che fanciulli i cui genitori svolgano un'attività lavorativa abbiamo il diritto di
beneficiare di servizi e di strutture destinati alla vigilanza dell'infanzia, se in
possesso degli appositi requisiti per usufruirne.
Articolo 19
-
Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura
legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro
qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza,
maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre e sotto la tutela dei
suoi genitori, o di uno di essi, del tutore e dei tutori o di chiunque altro se ne prenda
cura.
-
Tali misure protettive comprenderanno, all'occorrenza, procedure
efficaci per l'istituzione di programmi sociali mirati a fornire l'appoggio necessario al
fanciullo ed a coloro ai quali è affidato nonché per altre forme di prevenzione e ai
fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, d'inchiesta, di trattamenti e di
procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì
comprendere procedure d'intervento giudiziario.
Articolo 20
-
Un fanciullo che venga privato, permanentemente o temporaneamente
del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa essere lasciato in
tale ambiente, avrà diritto a speciale protezione e assistenza da parte dello Stato.
-
Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di cura
ed assistenza alternative in conformità alla loro legislazione nazionale.
-
Tale assistenza alternativa può comprendere, tra l'altro,
l'affidamento, la «kafala» prevista dalla Legge islamica, l'adozione o, in caso di
necessita, la sistemazione in idonee istituzioni per 'infanzia. Nella scelta di queste
soluzioni, si terrà debito conto della necessità di garantire una certa continuità
nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e
linguistica.
Articolo 21
-
Gli Stati parti che riconoscono do autorizzano il sistema
dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore del fanciullo costituisca la
principale preoccupazione in materia e devono:
-
a) assicurare che l'adozione del bambino venga autorizzata solo
dalle autorità competenti che verifichino, in conformità alla legge ed alle procedure
applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti ed attendibili, che
l'adozione possa aver luogo tenuto conto della situazione del fanciullo
-
rispetto ai genitori, ai parenti ed ai tutori e che, all'occorrenza,
le persone interessate abbiano dato il loro assenso consapevole all'adozione, dopo essersi
avvalse delle consultazioni e consigli necessari in materia;
-
b) riconoscere che l'adozione in un altro paese può essere
considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora questi non possa
trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva nel proprio paese d'origine, o
non possa trovare nel suddetto paese un'altra soddisfacente sistemazione;
-
c) assicurare, in caso di adozione in altro paese che il fanciullo
fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle esistenti nel caso di
adozione a Livello nazionale;
-
d) prendere tutte le debite misure atte a garantire che,
nell'adozione in un altro paese, la sistemazione del fanciullo non comporti un lucro
finanziano illecito per quanti vi siano implicati;
-
e) perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la
stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni sforzo in questo contesto
per garantire che la sistemazione del fanciullo in un altro paese venga seguita dalle
autorità o dagli organi competenti.
Articolo 22
-
Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire al
fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato o che sia considerato rifugiato in
virtù delle leggi e procedure internazionali o interne, che sia solo o accompagnato dai
genitori o da qualsiasi altra persona, la fruizione di un'adeguata protezione ed
assistenza umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi ai diritti umani
e di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parti.
-
A tal fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che
riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre
organizzazioni intergovernative e non governative competenti che collaborano con
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino
in simili condizioni e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di
qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla
riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati né i genitori, né
alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base ai principi
enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di cui fruisca qualunque
fanciullo privato per qualsiasi ragione, temporaneamente o permanentemente dell'ambiente
familiare.
Articolo 23
-
Gli Stati patti riconoscono che un fanciullo fisicamente o
mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità,
che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della
comunità.
-
Gli Stati patti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed
incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle risorse disponibili, ai
fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti ed a quanti se ne prendano cura,
dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni
del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che si prendano cura
di lui.
-
In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile,
l'assistenza fornita in conformità il paragrafo 2 sarà gratuita, ogniqualvolta risulti
possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura
del fanciulli, e sarà intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente
disporre ed usufruire di istruzione, addestramento cure sanitarie servizi di
riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far
raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo
possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale.
-
Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della cooperazione
internazionale lo scambio di informazioni adeguate nel campo delle cure sanitarie
preventive, del trattamento medico, psicologico e funzionale del fanciullo disabile tra
cui la diffusione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di
formazione professionale, nonché l'accesso a questi dati, allo scopo di consentire agli
Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la loro esperienza
in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze
dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento
dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e la fruizione di cure
mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non
sia privato del diritte di beneficiare di tali servizi.
-
Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di
questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate per:
-
a) ridurre il tasso di mortalità neonatale ed infantile;
-
b) garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure
mediche, con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base;
-
c) combattere le malattie e la malnutrizione nel quadre delle cure
mediche di base mediante, tra l'altro l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la
fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenute conto dei rischi di
inquinamento ambientale;
-
d) garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di
gravidanza;
-
e) garantire che tutti i membri della societa, in particolare i
genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze di base circa la salute e
la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento materno, l'igiene personale ed
ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di
avvalersi di queste informazioni;
-
f) sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e
l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare
-
Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed
appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possano risultare pregiudizievoli
alla salute dei fanciulli.
-
Gli Stati parti s'impegnano a promuovere e ad incoraggiare la
cooperazione internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena
realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni
dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.
Articolo 25
Gli Stati parti
riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorità competenti a cure, prevenzione o
trattamento fisico o mentale, il diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di
qualsiasi sistemazione.
Articolo 26
-
Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di
beneficiare della sicurezza sociale, nonché delle assicurazioni sociali, e devono
prendere misure necessarie perché questo diritto venga pienamente realizzato in conformità
alla loro legislazione interna.
-
Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo
richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo e delle
persone responsabili del sue mantenimento, nonché di ogni altra considerazione pertinente
in materia per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciulle o a suo
nome.
Articolo 27
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un
livello di vita sufficiente alto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale e sociale.
-
I genitori e le altre persone aventi cura del fanciullo hanno
primariamente la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro possibilità e delle
loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del
fanciullo.
-
Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro
mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi ne
sia responsabile nell'attuazione di questo diritto e, in caso di necessità, devono
fornire un'assistenza materiale e programmi di supporto in particolare per quel che
riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio.
-
Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di
assicurarsi della possibilità di garantire il sostentamento del fanciullo da parte dei
genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria a tale riguardo, sia
sul proprie territorio che all'estero. In particolare, allorquando la persona avente una
responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso, gli
Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonché la stipula di
trattati in materia l'adozione di altri appropriati strumenti.
Articolo 28
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere
un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla
base di eguali opportunità, devono in particolare:
-
a) rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;
-
b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria
sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli,
e adottare misure appropriate quali l'introduzione della gratuità dell'insegnamento e
l'offerta di un'assistenza finanziaria nei casi di necessità;
-
c) rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base
delle capacità, con ogni mezzo appropriato;
-
d) rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale
disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;
-
e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza
scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.
-
Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per
assicurare che la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignità umana del
fanciullo ed in conformità alla presente Convenzione.
-
Gli Stati parti devono promuovere a favorire la cooperazione
internazionale in materia di educazione, in particolare al fine di contribuire
all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel mondo intero e facilitando
l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento. A queste
proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare
considerazione.
Articolo 29
-
Gli Stati parti concordano sul fatto che l'educazione del fanciullo
deve tendere a:
-
a) promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi
talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialità;
-
b) inculcare nel fanciullo il rispetto del diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;
-
c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua
identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori
nazionali del paese in cui vive, del paese di cui è originario e delle civiltà diverse
dalla propria;
-
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita
in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace di tolleranza, di
uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli gruppi etnici, nazionali e
religiosi, e persone di origine autoctona
-
e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.
-
Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 deve
essere interpretata quale interferenza nella libertà degli individui e degli enti di
creare e dirigere istituzioni educative, a condizione che i principi enunciati nel
paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'istruzione impartita in tali
istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui
esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, il
fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere
privato del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare religione o
di avvalersi della propria lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
-
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed
allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, ed a
partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
-
Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del
fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano
l'organizzazione di adeguate attivita di natura ricreativa, artistica e culturale in
condizioni di uguaglianza.
Articolo 32
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere
protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che
interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
-
Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa,
amministrativa, sociale ed educativa per garantire l'applicazione di questo articolo. A
tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali,
gli Stati parti devono in particolare:
-
a) fissare l'età minima per essere ammessi ad un impiego;
-
b) stabile un'appropriata disciplina in materia di orario e di
condizioni di lavoro;
-
c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire
l'effettiva applicazione di queste articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti devono
adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed
educativo, per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze
psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire
l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti
s'impegnano a proteggere il fanciullo conto ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza
sessuale. A tale fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata su
piano nazionale, bilaterale, multilaterale, per prevenire:
-
a) l'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in
attivita sessuali illecite;
-
b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre
pratiche sessuali illecite;
-
c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali
pornografici.
Articolo 35
Gli Stati parti devono
prendere ogni misura appropriata sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire
il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.
Articolo 36
Gli Stati parti devono
proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto
del sue benessere.
Articolo 37
Gli Stati parti
s'impegnano a garantire che:
-
a) nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o
punizioni crudeli, inumani o degradanti; né la pena capitale, né l'ergastolo senza
possibilità di liberazione debbano venire irrogate per reati commessi da persene in età
inferiore ai 18 anni;
-
b) nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà
illegalmente e arbitrariamente. L'arresto, la detenzione e l'imprigionamento di un
fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente come misura estrema, e per il periodo più
breve possibile;
-
c) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba essere trattato
con umanità e rispetto per la dignità umana, e secondo modalità che tengano conto delle
persone della sua età. In particolare qualsiasi fanciullo privato della libertà deve
essere detenuto separato dagli adulti, a meno che la soluzione contraria non sia
considerata preferibile nell'interesse superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di
mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e visite, salve
circostanze particolari;
-
d) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere il diritto
di potersi prontamente avvalere dell'assistenza legale o di qualsiasi altra natura, nonché
del diritto di contestare la legittimità di tale privazione di libertà davanti ad un
tribunale e un'altra autorità competente, indipendente e imparziale, e il diritto ad una
rapida decisione sul suo caso.
Articolo 38
-
Gli Stati parti s'impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto
delle norme di diritto internazionale umanitario, applicabili nei casi di conflitto armato
e la cui tutela Si estenda ai fanciulli.
-
Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire
che nessuna persona in età inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte alle ostilità.
-
Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate
qualsiasi persona che non abbia compiuto il 15mo anno di età ma non ancora il 18mo, gli
Stati parti si sforzeranno di dare la precedenza ai più anziani.
-
In conformità all'obbligo che loro incombe in virtù del diritto
internazionale, di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati
parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli
colpiti da un conflitto armato.
Articolo 39
Gli Stati parti
adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed
il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di
sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione
crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà
luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
-
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e
riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ad essere trattato in un modo che
risulti atto a promuovere il suo senso di dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali altrui, e che tenga conto della sua età,
non che dell'esigenza di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli
assumere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
-
A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli
strumenti internazionali, gli Stati parti devono garantire in particolare che:
-
nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole
di aver infranto la legge penale a causa di atti o omissioni che non erano proibiti dal
diritto nazionale o internazionale nel momento in cui furono commessi;
-
qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la legge
abbia almeno le seguenti garanzie:
-
essere considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non sia
stata legalmente provata
-
essere sollecitamente e direttamente infermato delle accuse a sue
carico, o all'occorrenza tramite i suoi genitori o tutori, ed avere l'assistenza legale o
di altra natura nella preparazione e presentazione della sua difesa;
-
avere la propria causa istruita senza indugi da un organo
giudiziarie o da un'autorità competente, indipendente e imparziale, in un'udienza equa e
conforme alla legge, in presenza del legale o con altra adeguata assistenza, a meno che ciò
non sia considerate contrario all'interesse superiore del fanciullo, in particolare in
ragione della sua età o condizione, nonché di quella dei suoi genitori o tutori;
-
non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole,
interrogare o far interrogare testimoni a carico, ed ottenere la comparizione e la
deposizione dei testimoni a discarico in condizioni di uguaglianza;
-
se considerato colpevole di aver infranto la legge penale,
presentare appello contro tale pronunciamento e qualsiasi provvedimento ad esso
conseguente presso un'istanza giuridica e a un'attivita competente, indipendente e
imparziale di grado più elevato, come stabilito dalla legge;
-
avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete, qualora non sia
in grado di parlare e di comprendere la lingua utilizzata;
-
avere il pieno rispetto della sua «privacy» in tutte le fasi del
procedimento.
-
Gli Stati parti devono cercare di promuovere l'adozione di leggi,
procedure, l'insediamento di autorità e di istituzioni riguardanti in modo specifico i
fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale,
e in particolare s'impegneranno a:
-
fissare un'età minima al di sotto della quale i fanciulli devono
essere considerati non capaci di infrangere la legge penale;
-
adottare misure, ogniqualvolta risulti possibile ed auspicabile, per
trattare i casi di tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti giudiziari, a
condizione che il diritto umane e le garanzie legali siano pienamente rispettati.
-
Saranno previste norme relative alla tutela, all'orientamento e alla
supervisione, alla consulenza, all'affidamento familiare, a programmi di formazione
educativa generale, professionale nonché a soluzioni alternative al trattamento
istituzionale, al fine di garantire che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato al
loro benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al reato commesso.
Articolo 41
Nessuna disposizione di
questa Convenzione pregiudicherà il dettate di qualsiasi normativa che risulti più
favorevole alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:
-
a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
-
b) nel diritto internazionale in vigore in quello Stato.
PARTE SECONDA
Articolo 42
Gli Stati parti si
impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della Convenzione, in modo attivo
ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli.
Articolo 43
-
Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nella
realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù della presente Convenzione, sarà
istituito un Comitato sui diritti del fanciullo, che svolgerà le funzioni quì sotto
indicate.
-
Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità morale e
riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla presente Convenzione. I membri del
Comitato saranno eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini ed agiranno a titolo
personale, tenuto conto di un'equa ripartizione geografica nonché dei principali
ordinamenti giuridici.
-
I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base
di una lista di persene designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare
una persona tra i suoi cittadini.
-
La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non oltre 6
mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e
successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi dalla data di ciascuna elezione, Il
Segretario generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati parti con l'invito
a sottoporgli i rispettivi nominativi entro due mesi. II Segretarie generale preparerà
quindi una lista in ordine alfabetico delle persone designate con l'indicazione degli
Stati parti che le hanno designate e la sottoporrà agli Stati parti della Convenzione.
-
L'elezione sarà effettuata nel corso di una riunione degli Stati
parti convocata dal Segretario generale nella sede delle Nazioni Unite. Alla riunione, per
la validità della quale si richiede il quorum dei due terzi degli Stati parti,
risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto il più alto numero di voti e la
maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti.
-
I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni.
Se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. II mandato di cinque dei membri eletti
alla prima elezione scadrà al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione
i nomi di questi cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.
-
In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni, o
di suo impedimento ad assolvere il proprio compito per qualsiasi altro motivo, lo Stato
parte che ha designato tale membro provvederà a designare un'altro esperto tra i propri
cittadini fino alla scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.
-
Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
-
Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
-
Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la sede
delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo appropriato deciso dal Comitato. Il
Comitato terrà almeno una riunione l'anno. La durata delle sessioni del Comitato è
fissata e modificata, se necessario, da una riunione degli Stati parti della presente
Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea generale.
-
(Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del Comitato
istituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno emolumenti prelevati sul
bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea
generale) oppure (Gli Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato
nell'adempimento delle loro funzioni).
-
(Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo
svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso il rimborso alle
Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e dei locali, sostenuta dalle
Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di queste articolo).
Articolo 44
-
Gli Stati parti s'impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il
Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da essi adottate per
applicare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi compiuti nella
realizzazione di questi diritti:
-
I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori
e le eventuali difficoltà che impediscano agli Stati parti di assolvere pienamente gli
obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti devono anche contenere
informazioni sufficienti che consentano al Comitato di avere un'idea precisa in merito
all'attuazione della Convenzione in quel paese.
-
Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo
non è tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi del paragrafo I/b a ripetere le
informazioni di base precedentemente fornite.
-
Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore
informazione relativa all'applicazione della Convenzione.
-
Il Comitato sottoporrà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
tramite il Consiglio economico e sociale, ogni due anni, rapporti sulle proprie attivita.
-
Gli Stati parti s'impegneranno a garantire un'ampia diffusione ai
loro rapporti nel proprie paese.
Articolo 45
Alle scopo di promuovere
l'effettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale
nel campo disciplinate della Convenzione medesima:
-
a) Le agenzie specializzate, l'UNICEF ed altri organismi delle
Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame
dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione facenti capo al loro
mandato. II Comitato può invitare le agenzie specializzate, I'UNICEF e qualsiasi altro
organismo competente che riterrà appropriato a fornire pareri sull'applicazione della
Convenzione nei settori di rispettiva competenza. Esso può invitare le agenzie
specializzate e l'UNICEF a sottoporgli rapporti sull'applicazione della Convenzione nei
settori di rispettiva competenza.
-
b) Il Comitato trasmette, se le ritiene opportune, alle agenzie
specializzate, all'UNICEF e ad altri organismi competenti qualsiasi rapporto degli Stati
parti che contenga una richiesta o indichi un bisogno di consulenza o di assistenza
tecnica sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti del Comitato eventualmente
espressi su questa richiesta o indicazioni;
-
c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere
al Segretario generale di intraprendere a suo nome studi su temi specifici relativi ai
diritti del fanciullo;
-
d) Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni in
ordine generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli articoli 44 e 45 della
presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato
parte interessato e sottoporsi all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente agli
eventuali commenti degli Stati parti.
PARTE TERZA
Articolo 46
La presente Convenzione
è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione e
soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione
resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione verranno depositati
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
-
La presente Convenzione entrerà in vigere trenta giorni dopo la
data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
-
Per lo Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca
dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione,
la Convenzione
entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o di
adesione da parte di tale Stato.
Articolo 50
-
Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. II Segretario
generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati parti pregando loro di
informarle se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per
esaminare dette proposte e metterle ai voti. Qualora nei quattro mesi successivi alla data
di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale
conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle
Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti
e votanti alla conferenza verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite.
-
Qualsiasi emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 di
questo articolo entra in vigore una volta approvato dall'Assemblea ed accettate dalla
maggioranza dei due terzi degli Stati parti della presente Convenzione.
-
Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento vincola quegli Stati
che lo abbiano accettato, mentre gli altri Stati restano vincolati dalle disposizioni
della Convenzione e da qualsiasi emendamento esse abbiano accettato.
Articolo 51
-
Il Segretario generale riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il
testo delle riserve apposte dagli Stati al memento della ratifica o dell'adesione.
-
Non sarà consentita una riserva incompatibile con l'oggetto e gli
scopi della presente Convenzione
-
Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi memento mediante
notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che
ne informerà gli Stati parti. Tale notifica avrà effetto alla data in cui sarà stata
ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
Articolo 52
Uno Stato parte può
denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui
il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.
Articolo 53
II Segretario
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e il depositario della Convenzione.
Articolo 54
La presente Convenzione,
i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà
depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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