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“Ci piacerebbe essere smentiti dai fatti ma temiamo che questo strumento sia
sostanzialmente inutile”, così l’avv. Liliana
Ciccarelli, Responsabile nazionale settore conciliazione di Cittadinanzattiva,
sulla class action contro
la PA
in vigore da gennaio
2010. L
'handicap principale di questo strumento, per Cittadinanzattiva, è nella scelta miope di
ignorare importanti innovazioni già in campo e di nascondere dietro parole dal suono
"nuovo" la solita, vecchia dinamica: il cittadino contro la pubblica amministrazione
in un labirinto di ricorsi, appelli, tempi dilatati e nessuna certezza di soluzione.
Cittadinanzattiva articola in tre punti la sua critica al testo sulla class action approvato
in Consiglio dei Ministri e all'esame delle Commissioni parlamentari.
1) Questa class action è già vecchia
“Questa class action parte da un termine nuovo ma
di fatto si esplica attraverso il vecchio meccanismo della giustizia amministrativa fino
alle disposizioni del Regio Decreto n. 1054/1924. Non contestiamo il meccanismo in sé,
fondamentale per il nostro ordinamento, ma lo contestiamo quando questo viene portato ad
esempio di novità”.
Questo il primo punto sollevato dall’avv. Ciccarelli, nell’argomentare il giudizio di
sostanziale inutilità dello strumento class action.
“E' evidente che ci troviamo davanti alla pubblica amministrazione che lavora su se stessa.
Al cittadino sostanzialmente non vengono riconosciuti nuovi diritti né nuovi strumenti. Le
uniche leve adottate nei confronti della pubblica amministrazione sono quelle reputazionali.
Non è previsto il risarcimento al cittadino ed è scomparsa anche la previsione del
commissariamento in caso di inottemperanza da parte dell’amministrazione. Dunque, se alla
fine dell’iter giudiziario i cittadini dovessero aver ragione, cosa succede di nuovo?
Assolutamente niente”
La
norma prevede che una volta trovata inadempiente l’amministrazione prenda le misure
idonee verso il dirigente responsabile… “Quando dico che ci troviamo davanti alla pubblica
amministrazione che lavora su stessa, mi riferisco proprio a questo”. Al cittadino non
rimane che la speranza di un'amministrazione che lavorando dall’interno su processi più
corretti e di verifica del proprio lavoro produca un servizio di qualità migliore percepibile
anche dall'esterno: cioè dai cittadini”.
2) Questa class action è miope
”Questa class action si ferma alla novità
terminologica e non guarda alle vere innovazioni in materia di risoluzione e prevenzione del
conflitto che si vanno definendo nelle pratiche ma anche nei testi normativi. In altre parole,
la class action è stata disegnata secondo un approccio tradizionale al rapporto cittadino e
pubblica amministrazione, in tante occasioni rivelatosi inefficace e insufficiente. In questo
senso si è dimostrata una totale incapacità di guardare oltre”.
A cosa si riferisce?
”Mi spiego meglio. Questa class action verso
la PA
tocca due ambiti importanti: l'erogazione dei servizi di interesse generale e la riforma del
sistema giudiziario.
In entrambi i settori si sta procedendo a una affermazione progressiva dei meccanismi
stragiudiziali di conciliazione, perché da un lato ritenuti più partecipativi dall’altro
più efficienti. Mi rendo conto che è un po’ ardito mettere tutto insieme, mi riferisco
allo schema di decreto legislativo sulla conciliazione in materia civile e commerciale e alla
Finanziaria 2008 art 2 comma 461 , ma segnalo la presenza di veri elementi di innovazione.
L’art. 2. comma 461 (1) della Legge Finanziaria 2008 introduce una innovazione molto
significativa: l’obbligo di coinvolgere le associazioni dei consumatori e degli stessi
cittadini nella determinazione e nel controllo degli standard di funzionamento dei servizi,
dettagliandone le modalità di reclamo e ristoro in caso di disservizio. E’ evidente
che l’attuazione di questa norma, che dispone l'obbligatorietà di prevedere meccanismi di
conciliazione per l’indennizzo/risarcimento dell'utenza, è ben più pregnante della class
action di cui parliamo”.
Dunque questa class action è miope nell’approccio, nel suo modo di guardare al rapporto del
cittadino con l’amministrazione e alle potenzialità insite in paradigmi alternativi a
quello giudiziale. “C’è una difficoltà di fondo – continua l’avvocato – a
comprendere che non sempre la via giudiziale permette la migliore ricomposizione del
contenzioso e la maggiore soddisfazione delle parti”.
A onor del vero va detto che nel testo di legge sulla class action si fa menzione della
possibilità di ricorrere a via stragiudiziali, ma
la Ciccarelli
sottolinea “in realtà va messo in piedi un sistema serio di giustizia alternativa
coinvolgendo i diversi attori di tutela e favorendo una cultura della gestione pacifica dei
conflitti in contesti di controversie individuali e collettive ”.
3) Questa class action è scoordinata
“Gli standard sulla base dei quali si può
ricorrere sono quelli stabiliti nelle Carte dei servizi. Ma qualcuno si è sincerato che le
Carte dei servizi esistano e siano ben redatte e conosciute dai cittadini? Perché un
cittadino dovrebbe ricorrere con questa class action piuttosto che con quella prevista dal
Codice del consumo?”
Ex art 2, c. 651 della citata Finanziaria 2008,
la Carta
dei servizi diventa un contratto sulla qualità, di cui gli stessi cittadini sono chiamati
obbligatoriamente a redigere i confini, intervenendo in fase di stesura e di monitoraggio. Sul
recepimento di questa disposizione ci sono importanti iniziative regionali in atto ma è
chiaro "che siamo all’inizio di un percorso virtuoso che dovrà espandersi in maniera
capillare e che chiederà un tempo e un coordinamento organizzato e pianificato. Su questo
punto sembra rimanere un quesito aperto".
Ugualmente, viene da chiedersi perché un cittadino dovrebbe ricorrere con questa class action
piuttosto che con quella prevista dal Codice del consumo. Risponde l’avv. Ciccarelli “C’è
una norma di raccordo tra la class action prevista nel Codice del consumo e quella verso la
pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, ma noi consideriamo questa
sovrapposizione parziale un ulteriore elemento per giudicare l'inutilità dello strumento”.
(1) ll comma 461 prevede che al fine di tutelare i diritti dei consumatori e
degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità
delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono
tenuti a applicare le seguenti disposizioni:
- emanazione della Carta della qualità dei servizi, da redigere e
pubblicizzare in conformità ad intese con Associazioni dei consumatori e delle imprese;
- consultazione obbligatoria associazioni consumatori;
- periodica verifica, con la partecipazione associazioni dei consumatori ed
utenti, dell’adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio (ma ogni
cittadino può presentare osservazioni e proposte);
- monitoraggio permanente sul rispetto dei parametri fissati nel contratto di
servizio;
- indicazione di modalità di accesso per proporre reclamo e quelle per adire le
vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica
o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza
- istituzione sessione annuale di verifica funzionamento dei servizi, tra ente
locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori.
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