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Aumento delle sanzioni ed introduzione del reato di traffico
illecito di animali da compagnia.
La Convenzione Europea
diventa legge anche da noi...
Il 27 ottobre
la Camera
dei Deputati ha definitivamente approvato la legge che recepisce
la Convenzione
europea sulla protezione degli animali e modifica il Codice Penale laddove punisce chi uccide
o maltratta animali: “Legge di ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la
protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme
di adeguamento dell’ordinamento interno”.
Nel momento in cui sarà esecutiva
la Convenzione
europea, questa prevederà il divieto di sottoporre un animale al taglio o
all’amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali,
all’asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a
modificarne l’aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici. La punibilità è esclusa
quando l’intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o
per impedire la riproduzione dell’animale. La punibilità è altresì esclusa quando
l’intervento è considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere di un singolo
animale. Una violazione del presente articolo potrà essere considerata maltrattamento
ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
Nella legge approvata dal Parlamento italiano è da segnalare
l’aumento della sanzione minima e massima per l’uccisione di animali: all’articolo 544
bis del Codice Penale la previsione della reclusione passa “da tre mesi a diciotto mesi” a
“da quattro mesi a due anni”.
Vi è poi l’aumento delle sanzioni per maltrattamento di
animali: all’articolo 544 ter del Codice Penale la previsione della pena passa “da tre
mesi a un anno di reclusione o con la multa da
3.000 a
15.000 euro” a “da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da
5.000 a
30.000 euro”.
Viene introdotto il nuovo reato di “traffico illecito di animali da compagnia” intesi come
cani e gatti. Il legislatore ha previsto che la condotta sanzionata, se è un’attività
organizzata o condotta reiterata finalizzata a perseguire un profitto, sia da considerarsi un
delitto. Si punisce con la reclusione da tre mesi a un anno e della multa da
3.000 a
15.000 euro, chiunque, al fine di procurare a sé o a altri un profitto, reiteratamente o
tramite attività organizzate: introduce nel territorio nazionale cani o gatti privi di
sistemi di identificazione individuale (microchip o tatuaggio) e delle necessarie
certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale e trasporti,
ceda o riceva cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie
certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. La pena
della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da
3.000 a
15.000 euro è aumentata se cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età
accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone (Paesi dell’Est) sottoposte a
misure restrittive di polizia veterinaria adottate dalle competenti autorità dei Paesi di
provenienza per evitare la diffusione delle malattie proprie della specie come ad esempio la
rabbia.
Per ulteriori approfondimenti:
http://www.oipaitalia.com/maltrattamenti/notizie/nuovalegge.html
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