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"Protezione degli animali: approvata la nuova legge"
 Il 27 ottobre la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la legge che recepisce la Convenzione europea 
sulla protezione degli animali e modifica il Codice Penale laddove punisce chi uccide o maltratta animali.

tratto da
http://www.aamterranuova.it del 05 novembre 2010 a firma di gab

Aumento delle sanzioni ed introduzione del reato di traffico illecito di animali da compagnia. La Convenzione Europea diventa legge anche da noi...

Il 27 ottobre la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la legge che recepisce la Convenzione europea sulla protezione degli animali e modifica il Codice Penale laddove punisce chi uccide o maltratta animali: “Legge di ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.

Nel momento in cui sarà esecutiva la Convenzione europea, questa prevederà il divieto di sottoporre un animale al taglio o all’amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all’asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l’aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici. La punibilità è esclusa quando l’intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell’animale. La punibilità è altresì esclusa quando l’intervento è considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere di un singolo animale. Una violazione del presente articolo potrà essere  considerata  maltrattamento  ai  sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Nella legge approvata dal Parlamento italiano è da segnalare l’aumento della sanzione minima e massima per l’uccisione di animali: all’articolo 544 bis del Codice Penale la previsione della reclusione passa “da tre mesi a diciotto mesi” a “da quattro mesi a due anni”.

Vi è poi l’aumento delle sanzioni per maltrattamento di animali: all’articolo 544 ter del Codice Penale la previsione della pena passa “da tre mesi a un anno di reclusione o con la multa da 3.000 a 15.000 euro” a “da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”.

Viene introdotto il nuovo reato di “traffico illecito di animali da compagnia” intesi come cani e gatti. Il legislatore ha previsto che la condotta sanzionata, se è un’attività organizzata o condotta reiterata finalizzata a perseguire un profitto, sia da considerarsi un delitto. Si punisce con la reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque, al fine di procurare a sé o a altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate: introduce nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale (microchip o tatuaggio) e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale e trasporti, ceda o riceva cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. La pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro è aumentata se cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone (Paesi dell’Est) sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate dalle competenti autorità dei Paesi di provenienza per evitare la diffusione delle malattie proprie della specie come ad esempio la rabbia.

Per ulteriori approfondimenti:
http://www.oipaitalia.com/maltrattamenti/notizie/nuovalegge.html